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Legge 7 dicembre 1951, n. 1559 · Legge 7 dicembre 1951, n. 1559 — Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti

Legge 7 dicembre 1951, n. 1559 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

((Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, puo' autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore)) .