Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 5 dicembre 1951, n. 1302 · Legge 5 dicembre 1951, n. 1302 — Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali

Legge 5 dicembre 1951, n. 1302 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del tondo di cui al precedente art. 8, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente: a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani: biglietti di importo fino a L. 50 L. 5 biglietti di importo da L. 51 a L. 100 " 10 biglietti di importo da L. 101 a L. 200 " 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500 " 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 " 100 biglietti di importo da L. 1001 a L. 2000 " 150 biglietti di importo oltre L. 2000 " 200 b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotram vie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna ur bani): biglietti di qualsiasi importo.................... L. 5