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Legge 5 dicembre 1951, n. 1302 · Legge 5 dicembre 1951, n. 1302 — Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali

Legge 5 dicembre 1951, n. 1302 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casino' da giuoco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1952. Il medesimo sovraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio. Il sovraprezzo di cui ai precedenti commi e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".