Legge 1 dicembre 1951, n. 1506 Art. 2
La spesa di L. 1.400.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Per fronteggiare l'onere di cui sopra, per l'anno 1951-52, e' disposta la diminuzione, per un equivalente importo, del contributo annuo di L. 76.000.000 stabilito a favore dell'Istituto nazionale di geofisica con la legge 28 dicembre 1950, n. 1138 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.