Legge 20 novembre 1951, n. 1296 Art. 2
Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si fara' fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51.