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Legge 4 novembre 1951, n. 1287 · Legge 4 novembre 1951, n. 1287 — Assegnazione di un contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare o civile

Legge 4 novembre 1951, n. 1287 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero dell'interno provvedera' a stabilire le modalita' per l'attuazione dell'assistenza prevista dall'articolo 1 e, ove occorra, a stipulare, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, apposita convenzione con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, delle provvidenze relative. In tal caso fara' parte del Consiglio di amministrazione dell'ente medesimo, per quanto attiene all'esercizio dell'assistenza suddetta, anche un membro nominato dal Ministero dell'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.