Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 4 novembre 1951, n. 1209 · Legge 4 novembre 1951, n. 1209 — Erogazione da parte dello Stato della somma di lire un miliardo per far fronte alle anticipazioni, recuperabili, a carico dei Comuni, a favore degli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni

Legge 4 novembre 1951, n. 1209 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.