Legge 4 novembre 1951, n. 1209 Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.