Legge 31 ottobre 1951, n. 1120 Art. 2
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1951-52 la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per provvedere all'acquisto e alla riparazione di mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto, adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti.