Legge 31 ottobre 1951, n. 1116 Art. 7
Il fondo indiviso, inscritto nell'annesso stato di previsione in dipendenza della legge 10 agosto 1950, n. 647 , riguardante opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, sara', con decreti del Ministro del tesoro ripartito tra appositi capitoli di parte straordinaria in base ai programmi dei lavori da eseguire.