Legge 31 ottobre 1951, n. 1114 Art. 6
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa straordinaria di lire novemiliardisettecentomilioni per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.