Legge 31 ottobre 1951, n. 1114 Art. 3
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1951-52, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.