Legge 27 ottobre 1951, n. 1578 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 2 settembre 1949.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 2 settembre 1949.