Legge 27 ottobre 1951, n. 1342 Art. 1
Il direttore della Scuola archeologica di Atene sara' scelto e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari di discipline archeologiche ed affini nelle Universita'. Il direttore, oltre allo stipendio di cui gode, percepira' l'assegno di sede, piu' la maggiorazione stabilita per la Grecia secondo il trattamento economico previsto per il personale insegnante in servizio all'estero.