Legge 27 ottobre 1951, n. 1288 Art. 9
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano per i periodi di servizio all'estero prestati alle dipendenze del sedicente governo della Repubblica sociale.
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano per i periodi di servizio all'estero prestati alle dipendenze del sedicente governo della Repubblica sociale.