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Legge 27 ottobre 1951, n. 1288 · Legge 27 ottobre 1951, n. 1288 — Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947

Legge 27 ottobre 1951, n. 1288 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Al personale che, in servizio all'estero, abbia subito internamento in campo di concentramento o prigionia in seguito agli eventi bellici, sono corrisposti gli interi assegni fissati dall'art. 1 per la sede cui si trovava assegnato al momento dell'internamento o della prigionia, senza l'applicazione della decurtazione del 20 per cento. Agli effetti del pagamento, gli assegni in lire previsti dalle disposizioni indicate nel secondo comma dell'articolo predetto, sono ragguagliati in dollari al cambio vigente al 31 agosto 1943 e riconvertiti in lire in base al cambio esistente alla data di maturazione delle singole quote.