Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 Art. 10
Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.