Legge 27 ottobre 1951, n. 1144 Art. 1
La durata di tutte le occupazioni di terreni, disposte in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429 , per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano, nella seconda guerra mondiale, e' prorogata al 30 aprile 1953.