Legge 20 ottobre 1951, n. 1349 Art. 3
Ogni disposizione, quand'anche di carattere particolare e pure se emanata posteriormente ai decreti di cui ai precedenti articoli, che comunque contrasti con la disciplina sancita dagli articoli 10 e 11 del predetto decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 , per la materia contemplata negli articoli medesimi, e' abrogata.