Legge 19 ottobre 1951, n. 1099 Art. 4
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e' stabilita, per l'esercizio 1951-52, come alle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.