Legge 9 ottobre 1951, n. 1097 Art. 2
L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale da lire 180 milioni a lire 540 milioni. L'operazione di aumento di cui al comma precedente potra' essere effettuata in una o piu' volte. Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.