Legge 6 ottobre 1951, n. 1577 Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI SCELBA - MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI