Legge 5 settembre 1951, n. 972 Art. 2
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge 19 maggio 1951, n. 399 .