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Legge 2 settembre 1951, n. 1101 · Legge 2 settembre 1951, n. 1101 — Istituzione di un "Fondo adeguamento pensioni" per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 2 settembre 1951, n. 1101 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

I contributi annui per il riconoscimento di maggiore anzianita' posteriore al 1 gennaio 1937 tardivamente denunciata vanno calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianita'. Ugualmente vanno calcolati in base alla retribuzione corrisposta all'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che vengano denunciati tardivamente. I contributi relativi devono essere versati in un'unica soluzione dall'esattore che procede al riconoscimento dell'anzianita'.