Legge 30 agosto 1951, n. 1087 Art. 6
La nomina ad agente di custodia produce di diritto a risoluzione del contratto d'impiego a suo tempo stipulato dagli aspiranti con la Amministrazione coloniale, e per tale risoluzione non compete a questi ultimi alcuna indennita'. Gli stessi beneficiano delle disposizioni di cui all' art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Verweist auf
- Legge 30 agosto 1951, n. 1087 Art. 9