Legge 25 agosto 1951, n. 965 Art. 2
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, per l'esercizio 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.