Legge 30 luglio 1951, n. 948 Art. 3
Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace. (1)(2)(3)(4) ((10))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 , 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all' art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all' art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 ." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al precedente articolo 1." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232 , convertito, con modificazioni, dalla L.12 febbraio 1969, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1." Il medesimo D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 33) che "Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo." --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I termini di novanta giorni di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data degli eventi di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1."
Verweist auf
- Legge 30 luglio 1951, n. 948 Art. 1
- Legge 30 luglio 1951, n. 948 Art. 33
- Legge 30 luglio 1951, n. 948 Art. 4
- Legge 30 luglio 1951, n. 948 Art. 58