Legge 30 luglio 1951, n. 948 Art. 16
Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla dichiarazione di inefficienza degli originali dei buoni o libretti perduti e al rilascio dei relativi duplicati sono a cura e a spese del denunciante o ricorrente. Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi nominativi ed al portatore, sono esenti da ogni tassa di bollo, ove i titoli non eccedano le lire 50.000.