Legge 24 luglio 1951, n. 660 Art. 5
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 5.000.000, si fara' fronte mediante riduzione, per un corrispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 576 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.