Legge 24 luglio 1951, n. 1740 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente alla sezione 4 della Convenzione.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente alla sezione 4 della Convenzione.