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Legge 20 luglio 1951, n. 658 · Legge 20 luglio 1951, n. 658 — Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, concernente la facolta' di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra

Legge 20 luglio 1951, n. 658 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444 , e' ratificato con la seguente modificazione: Articolo unico. - E' sostituito dal seguente: "Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45".