Legge 5 luglio 1951, n. 634 Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 18 ottobre 1944.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 18 ottobre 1944.