Legge 5 luglio 1951, n. 634 Art. 1
E' aggiunto il seguente comma all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245 : "I generali d'armata di cui ai precedente comma conservano ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio".