Legge 5 luglio 1951, n. 519 Art. 1
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. Il quinto comma e' soppresso. Art. 5. - Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati".
Verweist auf
- Legge 5 luglio 1951, n. 519 Art. 2
- Legge 5 luglio 1951, n. 519 Art. 5