Legge 30 giugno 1951, n. 551 Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1952, e' disposto il riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743 , e successive modificazioni. Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla suddetta data, al pagamento di tale imposta.