Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 29 giugno 1951, n. 531 · Legge 29 giugno 1951, n. 531 — Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Legge 29 giugno 1951, n. 531 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

I capitani della Guardia di finanza che hanno rivestito la, qualifica di primo tenente ed appartengono a classi che hanno partecipato alla guerra 1915-18 sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 7 settembre 1943. I capitani che occupino nel ruolo una sede di anzianita' piu' favorevole di quella occupata, dai parigrado di cui al precedente comma sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore con le medesime modalita', ma conservando la propria anzianita' relativa. Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti comma abbiano gia' conseguito la promozione a maggiore con anzianita' posteriore al 7 settembre 1943, assumeranno, ai soli effetti giuridici, anzianita' corrispondente a tale data.