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Legge 29 giugno 1951, n. 531 · Legge 29 giugno 1951, n. 531 — Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Legge 29 giugno 1951, n. 531 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

All'onere valutato in lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione di uguale importo del lo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.