Legge 10 giugno 1951, n. 576 Art. 4
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato a stipulare le necessarie Convenzioni con gli Enti e gli Istituti ai quali verranno affidate le operazioni finanziarie relative all'Accordo che si approva con la presente legge.