Legge 5 giugno 1951, n. 540 Art. 4
E' concessa, fino al 31 dicembre 1952, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati: Qualita della merce Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea Quantita minima ammessa alla imp. temp. Termine massimo per la riespor- tazione