Legge 19 maggio 1951, n. 322 Art. 3
Le dilazioni gia' stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie rimangono valide; sono tuttavia abbuonate le sopratasse e le pene pecuniarie previste in tali dilazioni per le rate non ancora scadute, qualora il contribuente adempia puntualmente al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le norme stabilite dagli atti di dilazione. In caso di inadempimento alle suddette norme si applicano le disposizioni stabilite dal precedente articolo 2.