Legge 11 maggio 1951, n. 443 Art. 3
Il contributo verra' corrisposto, a decorrere dal 1951, sotto forma di sopraprezzo sui quantitativi di tabacco Bright Italia consegnato allo Stato per un periodo di cinque anni consecutivi, nelle seguenti misure: a) per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate, dalla varieta' Kentucky e similari curati a fuoco diretto, lire tremila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato; b) per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate dalle altre varieta' di tabacchi curati ad aria, lire seimila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato.