Legge 11 maggio 1951, n. 425 Art. 2
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge, riservandosi la facolta' di affidare all'Amministrazione delle poste, nonche' ad altri istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui al precedente art. 1, qualora cio' si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti, che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.