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Legge 4 maggio 1951, n. 538 · Legge 4 maggio 1951, n. 538 — Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato

Legge 4 maggio 1951, n. 538 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 luglio 1951, l'indennita' di cui all' art. 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 , modificato dal precedente art. 1, decade per il personale di cui alla lettera c) dell'art. 8 del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 , ed allo stesso personale sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nella stessa misura e con le stesse modalita' di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonche' per i trasporti in ferrovia, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualsiasi altra disposizione del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 , in contrasto con le presenti norme, e' abrogata.