Legge 4 maggio 1951, n. 456 Art. 3
L'art. 63 della legge suddetta e' sostituito dal seguente: "Sul fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede: a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge; b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge; c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57; d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori; e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'art. 3".
Verweist auf
- Legge 4 maggio 1951, n. 456 Art. 57
- Legge 4 maggio 1951, n. 456 Art. 63