Legge 4 maggio 1951, n. 389 Art. 3
La spesa per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per il miglioramento dei pascoli montani, prevista dagli articoli 79 e 80 delle norme per la bonifica integrale dettate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , fara' carico, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50 sull'autorizzazione di cui al precedente art. 1.