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Legge 4 maggio 1951, n. 387 · Legge 4 maggio 1951, n. 387 — Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco

Legge 4 maggio 1951, n. 387 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Le spese per il funzionamento dei servizi relativi al pagamento del sussidio sono a carico del fondo di cui all'art. 3 entro il limite massimo del 4% dell'importo delle somme versate dagli armatori ai sensi dell'art. 2.