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Legge 4 maggio 1951, n. 387 · Legge 4 maggio 1951, n. 387 — Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco

Legge 4 maggio 1951, n. 387 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Presso il Ministero della marina mercantile e' costituito un apposito fondo, gestito dal Ministero stesso, con il contributo da versarsi dagli armatori secondo le disposizioni dell'articolo seguente, per corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, che siano in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, uno speciale sussidio mensile, con decorrenza dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1951.