Legge 10 aprile 1951, n. 287 · Legge 10 aprile 1951, n. 287 — Riordinamento dei giudizi di Assise
Legge 10 aprile 1951, n. 287 Art. 7Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello
CAPO I Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
((
1. La corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati.
2. Il presidente della corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, puo' disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della corte di assise e della corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio))