Legge 10 aprile 1951, n. 287 · Legge 10 aprile 1951, n. 287 — Riordinamento dei giudizi di Assise
Legge 10 aprile 1951, n. 287 Art. 32Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio
CAPO III Costituzione della Corte di assise e della Corte di assise di appello
Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio. A tale effetto il presidente della Corte di assise ed il presidente della Corte di assise di appello, al termine di ciascuna, sessione, trasmettono le schede dei giudici popolari, che vi hanno preso parte, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise ed al ((presidente della Corte di appello)) , i quali collocano le schede in apposite urne portanti l'indicazione: "Giudici popolari che hanno prestato servizio".