Legge 2 aprile 1951, n. 314 Art. 2
La spesa prevista al precedente art. 1 e' ripartita come appresso: nell'esercizio finanziario 1951-52, lire 1.000.000.000; in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 ai 1954-55, lire 2.000.000.000; nell'esercizio finanziario 1955-56, lire 1.500.000.000.