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Legge 29 marzo 1951, n. 251 · Legge 29 marzo 1951, n. 251 — Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico

Legge 29 marzo 1951, n. 251 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Oltre i requisiti indicati nell'articolo precedente, i concorrenti alla nomina% a sottotenente in servizio permanente nelle armi o nel servizio automobilistico di cui alla lettera c) dell'art. 1 debbono possedere: a) la piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato; b) uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall' articolo 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546 , e successive modificazioni.